Convenzione
Art. 1
In vigore dal 1 ago 1993
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE UNIDROIT SUL LEASING FINANZIARIO INTERNAZIONALE
GLI STATI PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE
RICONOSCIUTA l'importanza di eliminare alcuni ostacoli giuridici al leasing finanziario internazionale di beni strumentali (equipment) e di salvaguardare un giusto equilibrio di interessi tra le diverse parti di tale tipo di operazione,
CONSCI della necessità di rendere il leasing finanziario internazionale più accessibile,
CONSAPEVOLI del fatto che le regole giuridiche che disciplinano il contratto di locazione abbisognano di essere adattate alla particolare relazione triangolare creata dall'operazione di leasing finanziario,
RICONOSCIUTA, di conseguenza, l'utilità di formulare alcune norme uniformi relative al leasing finanziario internazionale principalmente nei suoi aspetti di diritto civile e commerciale,
HANNO convenuto quanto appresso:
1. - La presente Convenzione disciplina l'operazione di leasing finanziario descritta al paragrafo 2, nella quale una parte (il concedente)
a) stipula un contratto (il contratto di fornitura), sulla base delle indicazioni di un'altra parte (l'utilizzatore), con un terzo (il fornitore) in base al quale il concedente acquista impianti, materiali o altri beni strumentali (il bene o il bene strumentale) alle condizioni approvate dall'utilizzatore nella misura in cui lo concernono, e
b) stipula un contratto (il contratto di leasing) con l'utilizzatore dando a quest'ultimo il diritto di usare il bene contro pagamento di canoni.
2. - L'operazione di leasing finanziario, di cui al paragrafo precedente, è un'operazione che presenta le seguenti caratteristiche:
a) l'utilizzatore sceglie il bene ed il relativo fornitore senza fare primario affidamento sulla capacità di giudizio del concedente;
b) il bene è acquistato dal concedente in collegamento con un contratto di leasing, stipulato o da stipulare tra concedente ed utilizzatore e di cui il fornitore è a conoscenza;
c) i canoni fissati nel contratto di leasing sono calcolati tenendo conto in particolare dell'ammortamento di tutto o di una parte sostanziale del costo del bene.
3. - La presente Convenzione si applica a prescindere dalla circostanza che l'utilizzatore abbia o meno, fin dal principio o in seguito, l'opzione di acquistare il bene o di prorogare il leasing per un periodo ulteriore ed a prescindere dal fatto che tale opzione possa essere esercitata per un prezzo o per un canone nominali.
4. - La presente Convenzione si applica ad ogni operazione di leasing concernente ogni bene strumentale ad eccezione di quelli usati dall'utilizzatore essenzialmente per usi personali, familiari o domestici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-1