Convenzione
Art. 2
In vigore dal 1 ago 1993
Nei casi di una o più operazioni di sub-leasing concernenti lo stesso bene, la presente Convenzione si applica a ciascuna operazione che sia un'operazione di leasing finanziario e che sia comunque soggetta alla presente Convenzione, come se il soggetto dal quale il primo concedente (così come definito nel paragrafo 1 dell'articolo precedente) ha acquistato il bene fosse il fornitore, e come se il contratto, in base al quale il bene è stato acquistato, fosse un contratto di fornitura.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-2