Art. 22
Convenzione

Art. 22

22 / 25
In vigore dal 1 ago 1993
Non sono ammese riserve se non quelle espressamente consentite dalla presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-22