Art. 25
B i r r a
In vigore dal 22 dic 1992
1. La lettera c) del primo comma dell' della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituita dalla seguente:
" c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell', primo comma, lettera g), e dell' della legge 30 aprile 1962, n. 283;".
2. Il primo comma dell' della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
"La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".
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