Art. 4
LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489
In vigore dal 22 dic 1992
Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa
1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.
2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
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