Art. 3

Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare

In vigore dal 22 dic 1992
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure in- dicate dall' della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato è emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.
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urn:nir:stato:legge:1992-12-19;489#art-3

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