Art. 6
Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega
In vigore dal 22 dic 1992
Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega 1. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell' della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite nel decreto stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall' della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall', paragrafi 2 e 3, dall', paragrafo 1, e dall', paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-12-19;489#art-6