Art. 7
Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega
In vigore dal 22 dic 1992
Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sarà prevista la nullità di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;
b) alla Società italiana degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;
c) saranno previste la facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore;
d) sarà previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonché l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-12-19;489#art-7