Art. 10
Società: criteri di delega
In vigore dal 22 dic 1992
1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) elevare gli importi previsti nell'articolo 2435- bis, primo comma, lettere a) e b), del codice civile entro i limiti di cui all' della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, come modificato dall' della direttiva 90/604/CEE;
b) disporre che le società le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2), del codice civile, prevista dall'articolo 2435- bis del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;
c) consentire alle società indicate nell'articolo 2435- bis del codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE, come sostituito dall' della direttiva 90/604/CEE;
d) prevedere che le società indicate nell'articolo 2435- bis del codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'articolo 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, come modificato dall' della direttiva 90/604/CEE;
e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;
f) consentire a tutte le società di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-12-19;489#art-10