Art. 13

Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega

In vigore dal 22 dic 1992
1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) saranno indicate le quantità minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestività delle consegne; b) sarà adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilità di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanità; c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attività dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale; d) sarà disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attività di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarità di tali prodotti; e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all' della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanità.
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Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega (Art. 13 Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.) — Testo vigente | Portale Normativo