Art. 16
Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega
In vigore dal 22 dic 1992
1. L'attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la pubblicità presso il pubblico, salvo eccezioni tassativamente indicate, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanità, con procedure e modalità che potranno essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;
b) saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovrà essere sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di esperti prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della quale dovrà essere disciplinata la composizione, con la previsione di un numero di membri non superiore a quindici;
c) sarà confermato il divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve eventuali campagne di vaccinazioni approvate dal Ministero della sanità;
d) la disciplina della pubblicità presso gli operatori sanitari dovrà contenere norme specifiche sui farmaci vendibili senza presentazione di ricetta medica;
e) dovranno essere stabilite le condizioni per i contributi finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni
scientifici attinenti, anche indiretta
mente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, ai sensi dell', comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio scientifico da istituire presso ogni azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell' della direttiva;
g) per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicità presso il pubblico e presso operatori commerciali saranno previste, oltre a sanzioni di carattere penale, conseguenze amministrative comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.
Storico versioni
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