Art. 14

Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega

In vigore dal 22 dic 1992
1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovrà prevedere tutte le categorie enunciate dall' della direttiva, con possibilità di ulteriori distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria; b) con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica, in relazione alla particolare pericolosità degli stessi, potranno essere stabilite specifiche modalità, sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica; c) in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le disposizioni sulla classificazione contenute nell', comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
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