Art. 19

Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega

In vigore dal 22 dic 1992
1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa oggetto della deroga di cui agli del testo della direttiva 64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovrà farsi riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantità di capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unità alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad una quantità di materia prima carnea non inferiore alle sei tonnellate alla settimana, semprechè siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell', secondo capoverso, della citata direttiva 64/433/CEE; b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà farsi riferimento al mercato nazionale, purchè il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.
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Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega (Art. 19 Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.) — Testo vigente | Portale Normativo