Art. 15

Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega

In vigore dal 22 dic 1992
1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) sarà esclusa la possibilità di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo; b) sarà previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti; c) sarà confermata la possibilità di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalità previste dall' del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
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