Art. 4 · Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa

Art. 4

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Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa

In vigore dal 22 dic 1992
1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge. 2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
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