Art. 24
Z u c c h e r o
In vigore dal 22 dic 1992
1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, le parole: "in quantità superiore a chilogrammi 10" sono sostituite dalle seguenti: "in quantità superiore a chilogrammi 50"; le parole: "dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio"; le parole: "a madre e tre figlie" sono sostituite dalle seguenti: "a madre e due figlie";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. L'invio può avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o spedizioniere.";
c) nei commi 3 e 4, la parola: "speditore" è sostituita dalla seguente: "spedizioniere";
d) nel comma 7, le parole: "di sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "dei prodotti sopramenzionati".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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