Art. 23

Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega

In vigore dal 22 dic 1992
1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie; b) articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno; c) regolamentare le attività da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorità centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del "passaporto delle piante"; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.
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