Art. 22
LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489
In vigore dal 22 dic 1992
Piante ornamentali: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;
b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie;
d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-12-19;489#art-22