Art. 27
Igiene e sicurezza del lavoro
In vigore dal 22 dic 1992
1. Le disposizioni dell', comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall' della presente legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese nell'allegato A della legge stessa.
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