Titolo II

Art. 74

Fondo di rotazione

In vigore dal 6 mar 1992
1. Il conto corrente infruttifero di Tesoreria del Fondo di rotazione di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la seguente denominazione: "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali". 2. Il Fondo di rotazione si avvale di altro conto corrente infruttifero, anch'esso aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE", al quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati: a) il controvalore in lire delle somme versate in ECU dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia, per il tramite della Banca d'Italia e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro; b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari; c) i finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia. 3. Il Fondo di rotazione per i pagamenti può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico.
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Fondo di rotazione (Art. 74 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).) — Testo vigente | Portale Normativo