Art. 70

LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142

In vigore dal 6 mar 1992
(Compatibilità elettromagnetica: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/336/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio soltanto degli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano determinati requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica; b) disciplinare l'apposizione sugli apparecchi elettrici ed elettronici, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" attestante che l'apparecchio soddisfa i requisiti di cui alla lettera a); c) definire le modalità per l'individuazione degli organismi che possono rila sciare un attestato di certificazione CE nei casi in cui esso sia richiesto dalla direttiva; d) prendere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione degli apparecchi elettrici ed elettronici sul mercato CEE; e) stabilire efficaci misure per la vigilanza ed il controllo nella fase di commercializzazione degli apparecchi; f) stabilire modalità per l'emanazione delle normative tecniche applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo