Titolo II
Art. 73
Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA
In vigore dal 6 mar 1992
1. Il comma 1 dell' della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente:
"1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando l somma indebitamente percepita è pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-73