Titolo II

Art. 73

Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA

In vigore dal 6 mar 1992
1. Il comma 1 dell' della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente: "1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando l somma indebitamente percepita è pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti".
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Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA (Art. 73 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).) — Testo vigente | Portale Normativo