Titolo II
Art. 75
Impegni a carico del Fondo di rotazione
In vigore dal 6 mar 1992
1. Sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con l' della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi futuri in misura non superiore, per ciascun esercizio finanziario, allo stanziamento autorizzato, quale dotazione del Fondo, dalla legge di bilancio nell'esercizio di assunzione degli impegni stessi.
2. Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualità in cui dovrà realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunità europee, in base a programmi coordinati in sede nazionale e definiti in sede comunitaria.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-75