Titolo II
Art. 72
Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione: criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire al pubblico servizi di telecomunicazione ad eccezione dei servizi di telefonia vocale, del telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;
b) stabilire in favore degli operatori economici, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, procedure di autorizzazione, concernenti il rispetto delle esigenze fondamentali, per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunicazione;
c) disporre, per quanto riguarda la fornitura al pubblico del servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, in favore degli operatori economici, una procedura di autorizzazione intesa al rispetto delle esigenze fondamentali delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio, nonché delle misure per la salvaguardia della funzione di interesse economico generale affidata al gestore del servizio pubblico di telecomunicazioni; le condizioni di autorizzazione debbono rispondere a requisiti oggettivi, non discriminatori e di trasparenza; gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi;
d) stabilire misure per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso alle reti nonché per consentire la disponibilità, a domanda degli operatori, di circuiti;
e) disporre l'abrogazione delle restrizioni esistenti relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica e dopo la loro ricezione, fatto salvo il rispetto dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali;
f) mantenere, relativamente al servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, il divieto per gli operatori economici di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati; il divieto deve essere abolito entro il 1 gennaio 1996 e, comunque, non anteriormente al 31 dicembre 1992.
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