Titolo II
Art. 69
Fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni: criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/387/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire i princìpi fondamentali di obiettività, trasparenza e garanzia di accesso senza discriminazioni alle reti pubbliche ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni;
b) assicurare che il rispetto delle norme tecniche da parte dei soggetti interessati sia condizione sufficiente per la fornitura della rete aperta;
c) prevedere che le condizioni di fornitura della rete aperta non limitino l'accesso e l'impiego delle reti pubbliche e dei servizi pubblici di telecomunicazioni se non per ragioni basate sui requisiti essenziali e sulle restrizioni derivanti dall'esercizio di diritti esclusivi o speciali.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-69