Titolo II
Art. 64
Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale
In vigore dal 29 giu 2011
1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE secondo le modalità applicative che saranno stabilite, in conformità alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-64