Titolo II

Art. 64

Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale

In vigore dal 29 giu 2011
1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE secondo le modalità applicative che saranno stabilite, in conformità alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-64

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Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale (Art. 64 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).) — Testo vigente | Portale Normativo