Titolo II
Art. 62
Marchi di impresa: criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/104/CEE deve riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire le facoltà costituenti il diritto all'uso esclusivo del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando ciò che può essere vietato ai terzi e ciò che, invece, al titolare del marchio non è consentito vietare ai terzi;
a) disciplinare la registrazione e l'uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi;
c) fissare in dieci anni la durata del diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata, precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del marchio;
d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo di un altrui diritto d'autore o di proprietà industriale; vietare l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui;
e) disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l'azienda, precisando che il trasferimento può avvenire per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza può essere non esclusiva purchè tale da garantire l'uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico;
f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un elenco esemplificativo;
g) definire le ipotesi di nullità del marchio per difetto di novità, distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando l'appropriazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di confusione;
h) risolvere il conflitto fra registrazioni incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novità;
i) definire le ipotesi di nullità del marchio per illiceità, difetto di capacità distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalità della forma, inappropriabilità di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario è registrabile come marchio e non può essere dichiarato nullo;
l) disciplinare la registrazione e l'uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorietà artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;
m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilità di un'utilizzazione indiretta del marchio e l'invalidità della registrazione fatta in malafede;
n) disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l'uso nel caso del marchio collettivo;
o) prevedere che la nullità e la decadenza possono essere parziali;
p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che op- era anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresi che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto;
q) introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio;
r) disporre la pubblicità delle domande e delle registrazioni;
s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti.
2. Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, nonché ad ogni altra disposizione incompatibile.
3. Le disposizioni transitorie dovranno tener conto. oltrechè dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili.
Storico versioni
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