Titolo II
Art. 63
Transito di energia elettrica sulle grandi reti
In vigore dal 6 mar 1992
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per l'Entre nazionale per l'energia elettrica atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria, previsti dalla direttiva del Consiglio 90/547/CEE.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-63