Titolo II
Art. 66
Spessore minimo degli intagli dei battistrada: attuazione della direttiva del Consiglio 89/459/CEE
In vigore dal 6 mar 1992
1. Il secondo comma dell' del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente: "Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 millimetri per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri per i ciclomotori".
2. Dopo il secondo comma dell' del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è inserito il seguente:
"Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-66