Art. 6

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153

In vigore dal 20 feb 1999
Comitato direttivo 1. Il comitato direttivo ha compiti di indirizzo scientifico, conformemente ai fini di cui all', comma 1. Delibera i contenuti scientifici dei programmi triennali di cui all' ed esprime parere obbligatorio sulla relazione annuale di cui all', comma 2, lettera d). Deve essere sentito e può formulare proposte e raccomandazioni su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'ente. 2. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, consta di sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo norme demandate al regolamento concernente gli organi dell'Istituto di cui all', comma 2 , nonchè dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca.
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