Art. 3

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153

In vigore dal 10 mar 1992
Programmi triennali 1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a norma dell' della legge 9 maggio 1989, n. 168, il programma triennale di attività dell'Istituto con previsioni di finanziamento per l'intero periodo. 2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all', comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Note all': - L' della citata legge n. 168/1989 così recita: " (Programmazione e coordinamento della ricerca). - 1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). 2. Il CIPE, su proposta del Ministro: a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale; b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti; c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3. 3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento. 4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonchè agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici". - L', comma 1, lettera d), della citata legge n. 168/1989 così recita: "Il Ministro: a)-c) (omissis); d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
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