Art. 5
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153
In vigore dal 10 mar 1992
Presidente
1. Il presidente dell'Istituto e i due vice presidenti sono eletti dal comitato direttivo.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;
c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui alla lettera b);
d) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente, sentiti il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo.
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