Art. 2

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153

In vigore dal 20 feb 1999
F i n a l i t à 1. I fini dell'Istituto sono i seguenti: 0a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonchè di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici. All'attività dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore; a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane; b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche; c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunità europee. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto può: a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali; b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata; c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in società per azioni, nonchè di società, anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata; d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.
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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153 (Art. 2 Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.) — Testo vigente | Portale Normativo