Art. 8

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153

In vigore dal 10 mar 1992
Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti, secondo il regolamento di cui all', comma 2, controlla la gestione dell'Istituto. 2. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dura in carica quattro anni.
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