Art. 12
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153
In vigore dal 10 mar 1992
Copertura finanziaria
1. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto è complessivamente fissato in lire 1.050.000.000 annui a decorrere dall'anno 1992.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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