Art. 10
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153
In vigore dal 10 mar 1992
Autonomia finanziaria e contabile
1. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto si esercita nei limiti stabiliti dall' della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all' con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.
Nota all':
- L' della citata legge n. 168/1989 è riportato in nota all'.
Storico versioni
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