Art. 12 · LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153

Art. 12

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153

In vigore dal 10 mar 1992
Copertura finanziaria 1. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto è complessivamente fissato in lire 1.050.000.000 annui a decorrere dall'anno 1992. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-11;153#art-12