Art. 26
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374
In vigore dal 12 dic 1991
Rappresentanza davanti al giudice di pace
1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 317 - (Rappresentanza davanti al giudice di pace). - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".
Storico versioni
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