Art. 26

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Rappresentanza davanti al giudice di pace 1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 317 - (Rappresentanza davanti al giudice di pace). - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374 (Art. 26 Istituzione del giudice di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo