Art. 32

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Termini per le impugnazioni 1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello". Nota all': - Il testo dell'art. 325 del codice di procedura civile, già modificato dall' della legge 27 novembre 1990, n. 353, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'apposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta".
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