Art. 32
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374
In vigore dal 12 dic 1991
Termini per le impugnazioni
1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello".
Nota all':
- Il testo dell'art. 325 del codice di procedura civile, già modificato dall' della legge 27 novembre 1990, n. 353, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'apposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni.
È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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