Art. 30
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374
In vigore dal 12 dic 1991
Decisione
1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 321 - (Decisione). - Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-11-21;374#art-30