Art. 30

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Decisione 1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 321 - (Decisione). - Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".
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