Art. 25

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Forma della domanda 1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE" è sostituita dalla seguente: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PE IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE". 2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 316 - (Forma della domanda). - Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa".
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