Art. 21
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374
In vigore dal 12 dic 1991
Giudizio secondo equità
1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni".
Nota all':
- Il testo dell'art. 113 del codice di procedura civile, già modificato dall' della legge 30 luglio 1984, n. 399, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). - Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli atribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni".
Storico versioni
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