Art. 18

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Competenza del pretore 1. Il primo comma dell' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace". Nota all': - Il testo dell' del codice di procedura civile, come sostituito dall' della legge 27 novembre 1990, n. 353 (a decorrere dal 1 gennaio 1993, a seguito del differimento del termine di entrata in vigore previsto dall' della presente legge) poi modificato (dal 2 gennaio 1993) dagli della legge qui pubblicata, è il seguente: " (Competenza del pretore). - Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma; 2) (per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo); 3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) (per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo)".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo