Art. 18 · LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Art. 18

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Competenza del pretore 1. Il primo comma dell' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace". Nota all': - Il testo dell' del codice di procedura civile, come sostituito dall' della legge 27 novembre 1990, n. 353 (a decorrere dal 1 gennaio 1993, a seguito del differimento del termine di entrata in vigore previsto dall' della presente legge) poi modificato (dal 2 gennaio 1993) dagli della legge qui pubblicata, è il seguente: " (Competenza del pretore). - Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma; 2) (per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo); 3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) (per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo)".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374#art-18