Art. 24
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374
In vigore dal 12 dic 1991
Querela di falso
1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 313 - (Querela di falso). - Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
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