Art. 24 · LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Art. 24

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Querela di falso 1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 313 - (Querela di falso). - Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
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