Art. 25 · LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Art. 25

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Forma della domanda 1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE" è sostituita dalla seguente: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PE IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE". 2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 316 - (Forma della domanda). - Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa".
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