Art. 32 · LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Art. 32

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Termini per le impugnazioni 1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello". Nota all': - Il testo dell'art. 325 del codice di procedura civile, già modificato dall' della legge 27 novembre 1990, n. 353, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'apposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta".
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