Art. 26 · LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Art. 26

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Rappresentanza davanti al giudice di pace 1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 317 - (Rappresentanza davanti al giudice di pace). - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".
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