ConvenzioneTitolo II

Art. 9

COMUNICAZIONI

In vigore dal 1 nov 1991
COMUNICAZIONI Le autorità competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia. È ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-9

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COMUNICAZIONI (Art. 9 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo